Accordo Russia Iran

Il testo dell'accordo strategico globale congiunto tra la Repubblica islamica dell'Iran e la Federazione Russa, firmato da Masoud Pezeshkian e Vladimir Putin venerdì 17 gennaio 2025

ANALISI

1/18/202519 min read

Il testo dell'accordo strategico globale congiunto tra la Repubblica islamica dell'Iran e la Federazione Russa, firmato dai presidenti dei due paesi, Masoud Pezeshkian e Vladimir Putin, venerdì 17 gennaio 2025 al Cremlino, è stato pubblicato sotto forma di un'introduzione e di 47 articoli come segue:

TRATTATO

sul partenariato strategico globale

tra la Repubblica Islamica dell’Iran e la Federazione Russa

La Repubblica Islamica dell'Iran e la Federazione Russa, di seguito denominate "le Parti contraenti",

Esprimendo interesse a portare le relazioni amichevoli tra gli Stati ad un nuovo livello e a conferire loro un carattere globale, a lungo termine e strategico, nonché a rafforzare le loro basi giuridiche,

Convinti che lo sviluppo di un partenariato strategico globale serva gli interessi fondamentali della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran,

Basandosi sui profondi legami storici tra il popolo iraniano e quello russo, sulla vicinanza delle loro culture e sui valori spirituali e morali, sulla comunanza di interessi, sui forti legami di buon vicinato e sulle ampie opportunità di cooperazione in campo politico, economico, militare, culturale, umanitario, scientifico, campi tecnici e altri,

Tenendo conto della necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione nell’interesse della pace e della sicurezza a livello regionale e globale,

Desiderosi di contribuire a un processo oggettivo volto a dare forma a un nuovo ordine mondiale multipolare giusto e sostenibile, basato sull’uguaglianza sovrana degli Stati, sulla cooperazione in buona fede, sul rispetto reciproco degli interessi, sulle soluzioni collettive ai problemi internazionali, sulla diversità culturale e di civiltà, sullo stato di diritto internazionale in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, compresa la rinuncia alla minaccia o all’uso della forza, la non interferenza negli affari interni e il rispetto dell’integrità territoriale di entrambi gli Stati,

Riaffermando l'impegno nei confronti dello spirito, degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e delle norme generalmente riconosciute del diritto internazionale relative alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati, nonché guidato da tutti gli accordi esistenti tra le Parti contraenti, inclusa la Dichiarazione tra la Repubblica islamica di Iran e Federazione Russa sulla promozione del diritto internazionale del 27 Khordad 1399 del Solar Hijri (corrispondente al 16 giugno 2020),

Sottolineando che il Trattato tra la Persia e la Repubblica Socialista Federale Sovietica Russa del 7 Esfand 1299 del Solar Hijri (corrispondente al 26 febbraio 1921), il Trattato di Commercio e Navigazione tra l'Iran e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 5 Farvardin 1319 del Solar Hijri (corrispondente al 25 marzo 1940), il Trattato sulle basi delle reciproche relazioni e sui principi di cooperazione tra la Repubblica islamica dell'Iran e la Federazione Russa datato 22 Esfand 1379 di Solar Hijri (corrispondente al 12 marzo 2001) e altri strumenti fondamentali conclusi dalle parti contraenti hanno gettato una solida base giuridica per le relazioni bilaterali,

Hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Le parti contraenti cercheranno di approfondire ed espandere le relazioni in tutti i campi di reciproco interesse, rafforzare la cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa, coordinare strettamente le attività a livello regionale e globale, in linea con un piano globale, a lungo termine e partenariato strategico.

Articolo 2

Le parti contraenti attuano una politica statale basata sul rispetto reciproco degli interessi nazionali e degli interessi di sicurezza, sui principi del multilateralismo, sulla risoluzione pacifica delle controversie e sul rifiuto dell'unipolarismo e dell'egemonia negli affari mondiali, nonché sulla contro-ingerenza di terzi nel mercato interno ed internazionale. affari esteri delle parti contraenti.

Articolo 3

Le Parti contraenti rafforzeranno le loro relazioni sulla base dei principi di uguaglianza sovrana, integrità territoriale, indipendenza, non ingerenza reciproca negli affari interni, rispetto della sovranità, cooperazione e fiducia reciproca.

2. Le Parti contraenti adottano misure per promuovere reciprocamente i principi sopra menzionati a vari livelli di relazioni a livello bilaterale, regionale e globale e aderiscono e portano avanti politiche coerenti con tali principi.

3. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti sia soggetta ad aggressione, l'altra Parte Contraente non fornirà all'aggressore alcuna assistenza militare o di altro tipo che possa contribuire al proseguimento dell'aggressione e contribuirà a garantire che le divergenze sorte siano risolte. sulla base
della Carta delle Nazioni Unite e delle altre norme applicabili del diritto internazionale.

4. Le Parti contraenti non consentiranno l'uso dei loro territori a sostegno di movimenti separatisti e altre azioni che minacciano la stabilità e l'integrità territoriale dell'altra Parte contraente, nonché a sostegno di azioni ostili reciproche.

Articolo 4

1. Al fine di rafforzare la sicurezza nazionale e far fronte alle minacce comuni, i servizi di intelligence e di sicurezza delle Parti contraenti si scambieranno informazioni ed esperienze e aumenteranno il livello della loro cooperazione.

2. I servizi segreti e di sicurezza delle Parti contraenti collaborano nell'ambito di accordi separati.

Articolo 5

1. Al fine di sviluppare la cooperazione militare tra le rispettive agenzie competenti, le Parti contraenti condurranno la preparazione e l'attuazione dei rispettivi accordi nell'ambito del Gruppo di lavoro sulla cooperazione militare.

2. La cooperazione militare tra le Parti contraenti riguarderà un'ampia gamma di questioni, tra cui lo scambio di delegazioni militari e di esperti, gli scali in porto di navi militari e navi delle Parti contraenti, la formazione del personale militare, lo scambio di cadetti e istruttori, la partecipazione - previo accordo tra le parti contraenti - alle mostre internazionali di difesa ospitate dalle parti contraenti, allo svolgimento di competizioni sportive congiunte, eventi culturali e di altro tipo, alle operazioni congiunte di soccorso e salvataggio marittimo nonché come la lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare.

3. Le Parti contraenti interagiscono strettamente nello svolgimento di esercitazioni militari congiunte sul territorio di entrambe le Parti contraenti e oltre, di comune accordo e tenendo conto delle norme applicabili generalmente riconosciute del diritto internazionale.

4. Le parti contraenti si consultano e cooperano per contrastare le minacce militari e alla sicurezza comuni di natura bilaterale e regionale.

Articolo 6

1. Nel quadro di un partenariato strategico globale, a lungo termine, le Parti contraenti confermano il loro impegno a sviluppare la cooperazione tecnico-militare sulla base dei rispettivi accordi tra di loro, tenendo conto degli interessi reciproci e dei loro obblighi internazionali e considerano tale cooperazione come una componente importante nel mantenimento della sicurezza regionale e globale.

2. Al fine di garantire un adeguato coordinamento e l'ulteriore sviluppo della cooperazione tecnico-militare bilaterale, le Parti contraenti terranno annualmente sessioni dei pertinenti organi di lavoro.

Articolo 7

1. Le Parti contraenti cooperano a livello bilaterale e multilaterale nella lotta contro il terrorismo internazionale e altre sfide e minacce, in particolare l'estremismo, la criminalità organizzata transnazionale, la tratta di esseri umani e la presa di ostaggi, l'immigrazione clandestina, i flussi finanziari illeciti, la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato, finanziamento del terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa, traffico illecito di beni, denaro, strumenti monetari, beni storici e culturali, armi, sostanze stupefacenti farmaci, sostanze psicotrope e loro precursori, scambio di informazioni operative ed esperienze nel settore delle guardie di frontiera.

2. Le Parti contraenti sostengono l'interazione nella tutela dell'ordine pubblico e nel mantenimento della sicurezza pubblica, nella protezione di importanti strutture statali e nel controllo statale sul traffico di armi.

3. Le Parti contraenti coordinano le loro posizioni e promuovono sforzi congiunti nella lotta contro le sfide e le minacce menzionate nelle sedi internazionali pertinenti, nonché cooperano nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL).

4. Le Parti contraenti, nello svolgimento della cooperazione prevista dal presente articolo, si ispirano alla legislazione nazionale e alle disposizioni dei trattati internazionali di cui sono parti.

Articolo 8

1. Le Parti contraenti tutelano i diritti e gli interessi legittimi dei propri cittadini nel territorio delle Parti contraenti.

2. Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione in tutti i settori giuridici di interesse, in particolare nella fornitura di assistenza legale in materia civile e penale, nell'estradizione e nel trasferimento di persone condannate alla reclusione e nell'attuazione di accordi sul recupero dei beni criminali.

Articolo 9

1. Guidate dagli obiettivi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, le Parti contraenti si consulteranno e coopereranno nel quadro delle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, per affrontare le questioni globali e regionali che possono, direttamente o indirettamente, porre una sfida agli interessi comuni e alla sicurezza delle parti contraenti.

2. Le Parti contraenti cooperano e sostengono su base reciproca l'adesione di ciascuna Parte contraente alle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali.

Articolo 10

Le Parti contraenti cooperano strettamente in materia di controllo degli armamenti, disarmo, non proliferazione e questioni di sicurezza internazionale nel quadro dei trattati internazionali e delle organizzazioni internazionali pertinenti di cui sono parti, e si consultano regolarmente su tali questioni.

Articolo 11

1. Le Parti contraenti attuano la cooperazione politica e pratica nel campo della sicurezza internazionale dell'informazione in conformità con l'Accordo tra il governo della Repubblica islamica dell'Iran e il governo della Federazione Russa sulla cooperazione nel campo della sicurezza dell'informazione del 7 Bahman 1399 del calendario solare Hijri (corrispondente al 26 gennaio 2021).

2. Le Parti contraenti contribuiscono all'instaurazione, sotto l'egida delle Nazioni Unite, di un sistema di sicurezza internazionale dell'informazione e di un regime giuridicamente vincolante per la prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti, basato sui principi di uguaglianza sovrana e di non ingerenza nel mercato interno. affari degli Stati.

3. Le Parti contraenti ampliano la cooperazione nel campo della lotta all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali, coordinano le azioni e promuovono congiuntamente iniziative nell'ambito delle organizzazioni internazionali e di altre sedi negoziali. Le Parti contraenti promuovono la sovranità nazionale nello spazio internazionale dell'informazione, scambiano informazioni e creano le condizioni per la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

4. Le Parti contraenti appoggeranno l'internazionalizzazione della gestione della rete Internet dell'informazione e delle telecomunicazioni, difenderanno la parità di diritti degli Stati nella sua gestione, considereranno inaccettabile qualsiasi tentativo di limitare il diritto sovrano di regolamentare e garantire la sicurezza dei segmenti nazionali del sistema globale. rete ed essere interessati ad un coinvolgimento più intenso dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni nella soluzione di questi problemi.

5. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere il rafforzamento della sovranità nello spazio internazionale dell'informazione regolando le attività delle imprese internazionali nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché attraverso lo scambio di esperienze nella gestione dei segmenti nazionali di Internet e nello sviluppo delle infrastrutture nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e cooperare nel campo dello sviluppo digitale.

Articolo 12

Le parti contraenti faciliteranno il rafforzamento della pace e della sicurezza nella regione del Caspio, nell'Asia centrale, nella Transcaucasia e nel Medio Oriente, coopereranno per prevenire l'ingerenza nelle regioni specificate e la presenza destabilizzante di Stati terzi in tali regioni e si scambieranno opinioni sulla situazione in altre regioni. regioni del mondo.

Articolo 13

1. Le Parti contraenti cooperano per preservare il Mar Caspio come zona di pace, buon vicinato e amicizia sulla base del principio di non presenza nel Mar Caspio di forze armate non appartenenti agli Stati costieri come nonché per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione del Caspio.

2. Le parti contraenti, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla loro vicinanza territoriale e dalla connettività geografica, si adoperano per sfruttare tutte le capacità economiche del Mar Caspio.

3. Le parti contraenti interagiscono attivamente nella promozione e nell'approfondimento del partenariato multidimensionale tra gli Stati della regione del Caspio. Nell'ambito della cooperazione nel Mar Caspio, le Parti contraenti si atterranno a tutti i trattati internazionali pentalaterali in vigore tra gli Stati del Caspio, di cui sono parti la Federazione Russa e la Repubblica islamica dell'Iran, e confermeranno la competenza esclusiva del litorale del Caspio. . nell'affrontare le questioni relative al Mar Caspio. Le parti contraenti miglioreranno l'interazione bilaterale sulle questioni relative al Mar Caspio.

4. Le Parti contraenti cooperano, anche nell'ambito di attività progettuali congiunte, nel campo dell'uso sostenibile delle opportunità economiche del Mar Caspio garantendo al tempo stesso la sicurezza ambientale, la protezione della diversità biologica, la conservazione e l'uso razionale delle risorse biologiche acquatiche, dell'ambiente marino del Mar Caspio e adotta misure per combattere l'inquinamento nel Mar Caspio.

Articolo 14

Le parti contraenti approfondiranno la cooperazione all'interno delle organizzazioni regionali, interagiranno e armonizzeranno le posizioni all'interno dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai nell'interesse di rafforzare il suo potenziale nei settori della politica, della sicurezza, dell'economia, nonché nella sfera culturale e umanitaria, e faciliteranno l'espansione del commercio e legami economici tra l’Unione economica eurasiatica e la Repubblica islamica dell’Iran.

Articolo 15

Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra i loro organi legislativi, anche nel quadro delle organizzazioni parlamentari internazionali, di vari formati multilaterali, di comitati e commissioni specializzate, di gruppi competenti per le relazioni tra l'Assemblea federale della Federazione Russa e l'Assemblea consultiva islamica ( Parlamento islamico) della Repubblica islamica dell'Iran, nonché la Commissione per la cooperazione tra la Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione Russa e l'Assemblea consultiva islamica (Parlamento islamico) della Repubblica islamica dell'Iran.

Articolo 16

1. Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione interregionale, assumendo la sua particolare importanza per l'ampliamento dell'intera gamma delle relazioni bilaterali.

2. Le parti contraenti creeranno condizioni favorevoli per l'instaurazione di legami diretti tra le regioni russa e iraniana, faciliteranno la conoscenza reciproca delle loro potenzialità economiche e di investimento, anche attraverso l'organizzazione di missioni imprenditoriali, conferenze, mostre, fiere e altri eventi interregionali.

Articolo 17

Le parti contraenti sostengono la cooperazione commerciale ed economica in tutti i settori di reciproco interesse coordinando tale interazione nel quadro della Commissione permanente russo-iraniana per la cooperazione commerciale ed economica.

Articolo 18

1. Le Parti contraenti facilitano lo sviluppo della cooperazione commerciale, economica e industriale, creando vantaggi economici reciproci, compresi investimenti congiunti, finanziamento delle infrastrutture, facilitazione dei meccanismi commerciali e imprenditoriali, cooperazione nel settore bancario, promozione e fornitura reciproca di beni, lavori, servizi, informazioni e risultati dell'attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi.

2. Consapevoli delle proprie capacità di investimento, le Parti contraenti possono effettuare investimenti congiunti nell'economia di paesi terzi e, a tal fine, mantenere il dialogo nel quadro dei pertinenti meccanismi multilaterali.

Articolo 19

1. Le Parti contraenti si oppongono all'applicazione di misure coercitive unilaterali, comprese quelle di carattere extraterritoriale, e considerano la loro imposizione un atto internazionalmente illecito e ostile. Le Parti contraenti coordineranno gli sforzi e sosterranno le iniziative multilaterali volte ad eliminare la pratica di tali misure nelle relazioni internazionali, guidate, tra l'altro, dalla Dichiarazione della Repubblica islamica dell'Iran e della Federazione Russa sui modi e sui mezzi per contrastare, mitigare e Riparare gli impatti negativi delle misure coercitive unilaterali datate 14 Azar 1402 di Solar Hijri (corrispondente al 5 dicembre 2023).

2. Le Parti contraenti garantiscono la non applicazione di misure coercitive unilaterali dirette direttamente o indirettamente contro una delle Parti contraenti, le persone fisiche e giuridiche di tale Parte contraente o i loro beni sotto la giurisdizione di una Parte contraente, beni, lavori, servizi, informazioni, risultati dell'attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi provenienti da una Parte contraente e destinati all'altra Parte contraente.

3. Le Parti contraenti si astengono dall'aderire a misure coercitive unilaterali o dal sostenere tali misure di terzi, se tali misure colpiscono o sono rivolte direttamente o indirettamente contro una delle Parti contraenti, le persone fisiche e giuridiche di tale Parte contraente o i loro beni ai sensi della giurisdizione di tale terzo, beni provenienti da uno dei Contraenti e destinati all'altro Contraente, e/o opere, servizi, informazioni, risultati di attività intellettuale, compresi diritti esclusivi su di essi forniti dai fornitori dell'altra Parte contraente.

4. Se misure coercitive unilaterali vengono introdotte contro una delle Parti contraenti da un terzo, le Parti contraenti si impegnano concretamente a ridurre i rischi, eliminare o attenuare l'impatto diretto e indiretto di tali misure sui reciproci legami economici, sulle persone fisiche e giuridiche delle parti contraenti. Parti contraenti o i loro beni sotto la giurisdizione delle Parti contraenti, beni provenienti da una Parte contraente e destinati all'altra Parte contraente, e/o lavori, servizi, informazioni, risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi forniti dai fornitori delle parti contraenti. Le Parti contraenti adottano inoltre misure per limitare la diffusione di informazioni che potrebbero essere utilizzate da tali terzi per imporre e intensificare tali misure.

Articolo 20

1. Al fine di aumentare il volume degli scambi reciproci, le Parti contraenti creano le condizioni per sviluppare la cooperazione tra gli organismi di prestito, tenendo conto degli strumenti giuridici internazionali nel campo della lotta al riciclaggio di proventi di reato e al finanziamento del terrorismo a cui sono destinati le parti contraenti sono parti, utilizzano vari strumenti di finanziamento commerciale, sviluppano progetti congiunti di sostegno reciproco alle esportazioni, aumentano il potenziale di investimento, ampliano gli investimenti reciproci tra individui, aziende pubbliche e private e garantiscono un'adeguata protezione degli investimenti reciproci.

2. Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione allo scopo di creare un'infrastruttura di pagamento moderna e indipendente dai paesi terzi, di passare ai regolamenti bilaterali nelle valute nazionali, di rafforzare la cooperazione interbancaria diretta e di promuovere i prodotti finanziari nazionali.

3. Le Parti contraenti ampliano la loro cooperazione al fine di sviluppare il commercio e incoraggiare gli investimenti nelle zone economiche speciali/franche delle Parti contraenti.

4. Le Parti contraenti forniranno assistenza alle zone economiche speciali/franche della Federazione Russa e della Repubblica islamica dell'Iran
nello svolgimento di attività volte alla creazione di joint venture in settori di reciproco interesse e presteranno attenzione alla creazione di zone industriali.

5. Le parti contraenti dichiarano la loro disponibilità a sviluppare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nei settori dell'estrazione dell'oro, della lavorazione dell'oro, dei diamanti brillanti e della gioielleria.

Articolo 21

1. Le parti contraenti, tenendo conto delle loro capacità e capacità, sostengono una stretta cooperazione nel settore dei trasporti e riaffermano la loro volontà di sviluppare globalmente il partenariato nel settore dei trasporti su una base reciprocamente vantaggiosa.

2. Le Parti contraenti creeranno condizioni favorevoli per l'esercizio dei vettori della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell'Iran, l'agevolazione del processo di trasporto di merci e passeggeri con tutte le modalità di trasporto e l'aumento dei loro volumi, l'uso efficace delle strade e delle frontiere infrastrutture.

3. Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione nel settore dei trasporti stradali, ferroviari, aerei, marittimi e multimodali, nonché nella formazione di specialisti nel settore dei trasporti.

4. Le Parti contraenti collaborano attivamente allo sviluppo dei corridoi di trasporto internazionali che attraversano il territorio della Federazione Russa e della Repubblica islamica dell'Iran, in particolare il corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud. Tale cooperazione comprende la promozione delle merci provenienti dalle parti contraenti nei mercati dei paesi terzi, nonché la creazione di condizioni per lo sviluppo del trasporto senza soluzione di continuità attraverso corridoi di trasporto sia nel trasporto bilaterale che in transito attraverso i loro territori.

5. Le parti contraenti introdurranno sviluppi moderni nel settore dei sistemi di trasporto digitali.

6. Le parti contraenti sostengono uno stretto coordinamento all'interno delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti, stabiliscono una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra le autorità esecutive e le organizzazioni nel settore dei trasporti e facilitano la loro partecipazione agli eventi internazionali del settore dei trasporti.

Articolo 22

1. Le Parti contraenti ampliano la cooperazione nel settore del petrolio e del gas sui principi di uguaglianza e reciproco vantaggio e adottano misure per rafforzare la sicurezza energetica delle Parti contraenti attraverso l'uso efficiente delle risorse energetiche e di carburante.

2. Le parti contraenti promuovono la cooperazione energetica bilaterale nei seguenti settori:

2.1. Assistenza scientifica e tecnica, scambio di esperienze e introduzione di tecnologie avanzate e moderne nella produzione, lavorazione e trasporto di petrolio e gas;

2.2. Assistenza ad aziende e organizzazioni russe e iraniane nel settore dei combustibili e dell'energia nell'espansione della cooperazione, comprese le forniture energetiche e le operazioni di scambio;

2.3. Promozione degli investimenti attraverso la cooperazione bilaterale nei progetti di sviluppo dei giacimenti di petrolio e gas nel territorio delle parti contraenti;

2.4. Promozione di progetti infrastrutturali importanti per la sicurezza energetica globale e regionale;

2.5. Garantire un accesso non discriminatorio ai mercati energetici internazionali e aumentarne la competitività;

2.6. Cooperazione e attuazione di una politica coordinata nel quadro dei forum energetici internazionali, come il Forum dei paesi esportatori di gas e l’OPEC-plus.

3. Le parti contraenti migliorano il livello di cooperazione e di scambio di opinioni ed esperienze nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

Articolo 23

Le parti contraenti promuoveranno lo sviluppo di relazioni a lungo termine e reciprocamente vantaggiose allo scopo di realizzare progetti comuni nel settore dell’uso pacifico dell’energia nucleare, compresa la costruzione di impianti di energia nucleare.

Articolo 24

1. Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione nei settori dell'agricoltura, della pesca, della veterinaria, della protezione e della quarantena delle piante e della produzione di sementi al fine di aumentare gli scambi reciproci e l'accesso dei prodotti agricoli ai mercati delle Parti contraenti e ai mercati dei paesi terzi. .

2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per garantire la sicurezza dei prodotti agricoli, delle materie prime e degli alimenti, che soddisfano i requisiti stabiliti nel settore del controllo sanitario ed epidemiologico, veterinario, fitosanitario di quarantena e delle sementi (ispezione), nonché i requisiti per la manipolazione sicura dei pesticidi e dei prodotti chimici agricoli o altri requisiti stabiliti dalla legislazione delle parti contraenti.

Articolo 25

Le Parti contraenti attuano la cooperazione doganale, compresa l'attuazione di progetti per la creazione di un corridoio doganale semplificato, il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di operatori economici autorizzati al fine di promuovere la creazione di catene di approvvigionamento sicure, l'organizzazione della cooperazione amministrativa e degli scambi delle informazioni doganali tra le rispettive autorità doganali.

Articolo 26

Le parti contraenti, al fine di promuovere la concorrenza leale sui mercati nazionali e migliorare il benessere della popolazione, svilupperanno la cooperazione nel campo della politica antimonopolio.

Articolo 27

Le parti contraenti svilupperanno la cooperazione su questioni quali il riconoscimento reciproco delle norme, dei rapporti di prova e dei certificati di conformità, l'applicazione diretta delle norme, lo scambio di esperienze e sviluppi avanzati nel campo dell'uniformità di misurazione, la formazione di esperti e la promozione del riconoscimento dei risultati delle prove tra la Federazione Russa e la Repubblica Islamica dell'Iran.

Articolo 28

Le Parti contraenti interagiscono nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'educazione medica e della scienza, anche nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, nei seguenti settori:

1.) Organizzazione del sistema sanitario statale e gestione dell'assistenza sanitaria;

2.) Prevenzione e cura delle malattie trasmissibili e non trasmissibili;

3.) Tutela della salute materno-infantile;

4.) Regolazione statale della circolazione dei medicinali per uso medico e dei dispositivi medici;

5.) Promozione di stili di vita sani;

6.) Ricerca medica;

7.) Introduzione delle tecnologie digitali in sanità;

8.) Formazione professionale degli specialisti sanitari;

9.) Altri ambiti di cooperazione di reciproco interesse.

Articolo 29

1. Le Parti contraenti rafforzano la cooperazione volta a garantire il benessere sanitario ed epidemiologico della popolazione sulla base della legislazione nazionale e delle politiche statali di prevenzione e controllo delle infezioni, nonché dei trattati internazionali di cui le Parti contraenti sono parti.

2. Le parti contraenti rafforzano il coordinamento nel campo del benessere sanitario ed epidemiologico e della sicurezza alimentare.

3. Le Parti contraenti promuoveranno l'armonizzazione dei requisiti sanitari e degli standard di sicurezza alimentare e la partecipazione reciproca agli eventi pertinenti da loro organizzati.

Articolo 30

1. Le Parti contraenti promuovono e rafforzano legami costruttivi e a lungo termine nei settori dell'istruzione superiore, della scienza, della tecnologia, dell'innovazione, realizzano progetti scientifici e tecnici congiunti, incoraggiano l'instaurazione e lo sviluppo di contatti diretti tra le istituzioni educative e scientifiche interessate delle parti contraenti.

2. Le parti contraenti promuovono il partenariato diretto tra gli istituti di istruzione e di istruzione superiore interessati, anche per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione di programmi e progetti scientifici, tecnici e di ricerca congiunti, lo scambio di lavoratori e studenti scientifici e pedagogici, l'informazione scientifica e tecnica, letteratura scientifica, periodici e bibliografie.

3. Le parti contraenti facilitano lo scambio di esperienze e informazioni su questioni relative alla regolamentazione giuridica nel campo delle attività scientifiche, tecniche e innovative, l'organizzazione e lo svolgimento di seminari scientifici congiunti, simposi, conferenze, mostre e altri eventi.

4. Le Parti contraenti promuovono lo studio della lingua ufficiale, della letteratura, della storia e della cultura dell'altra Parte contraente nei loro istituti di istruzione superiore.

5. Le Parti contraenti aiutano i propri cittadini a proseguire gli studi negli istituti scolastici dell'altra Parte contraente.

Articolo 31

Le Parti contraenti intensificheranno l'interazione e lo scambio di opinioni ed esperienze nell'esplorazione e nello sfruttamento dello spazio extra atmosferico per scopi pacifici.

Articolo 32

Le Parti contraenti rafforzeranno i legami tra i mass media, nonché nei settori della stampa e dell'editoria, della promozione della letteratura russa e persiana, nonché delle relazioni socioculturali, scientifiche ed economiche, incoraggiando la conoscenza reciproca e i contatti comunicativi tra i popoli. della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell'Iran.

Articolo 33

Le Parti contraenti incoraggeranno i loro mass media a cooperare ampiamente per sensibilizzare l'opinione pubblica e sostenere la libera diffusione delle informazioni al fine di contrastare congiuntamente la disinformazione e la propaganda negativa diretta contro la Federazione Russa e la Repubblica islamica dell'Iran e contrastare la diffusione di informazioni false di rilevanza pubblica che minacci gli interessi nazionali e la sicurezza di ciascuna delle Parti contraenti, nonché altre forme di abuso mediatico.

Articolo 34

1. Le Parti contraenti promuovono una maggiore interazione nel campo della cultura e dell'arte, anche attraverso lo scambio di eventi culturali e la promozione di contatti diretti tra le loro istituzioni culturali al fine di mantenere il dialogo, approfondire la cooperazione culturale e realizzare progetti comuni per la cultura e l'arte. scopi educativi.

2. Le Parti contraenti facilitano l'avvicinamento del popolo della Repubblica islamica dell'Iran e della Federazione Russa alla cultura e alle tradizioni reciproche, promuovono lo studio delle lingue ufficiali (russo e persiano), incoraggiano i contatti tra le istituzioni educative, compreso lo scambio di esperienze tra professori di lingua russa e persiana, la loro formazione e aggiornamento professionale, lo sviluppo di materiali didattici per lo studio del russo e del persiano come lingue straniere, tenendo conto delle specificità nazionali, e l'incoraggiamento dei contatti tra personalità della letteratura, dell'arte e musica.

3. Le Parti contraenti creeranno condizioni favorevoli per il funzionamento del Centro Culturale iraniano a Mosca e del Centro Culturale russo a Teheran, in conformità con l'Accordo tra il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran e il Governo della Federazione Russa sulla Quadro di istituzione e funzionamento dei centri culturali datato 24 Farvardin 1400 di Solar Hijri (corrispondente al 13 aprile 2021).

Articolo 35

Le Parti contraenti sosterranno un'intensa cooperazione nei settori pubblico e privato nei settori della promozione del patrimonio culturale, del turismo, delle arti e dell'artigianato al fine di sensibilizzare le persone sulla ricchezza socioculturale e sulle varie attrazioni turistiche della Federazione Russa e del Repubblica Islamica dell'Iran e promuovono contatti diretti tra le loro organizzazioni turistiche.

Articolo 36

Le Parti contraenti incoraggeranno gli scambi bilaterali di giovani, faciliteranno l’instaurazione di contatti diretti tra associazioni creative, sportive, socio-politiche e di altro tipo e promuoveranno conferenze tematiche, seminari e consultazioni congiunte su questioni giovanili.

Articolo 37

Le Parti contraenti facilitano il rafforzamento della cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport attraverso lo scambio di allenatori e altri specialisti in educazione fisica e sport nonché l'ampliamento dei contatti diretti tra le loro organizzazioni sportive.

Articolo 38

Le parti contraenti si prestano reciprocamente l'eventuale assistenza nella prevenzione, risposta e mitigazione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché nello sviluppo e nel miglioramento del sistema di gestione delle crisi.

Articolo 39

Le parti contraenti cooperano nel campo della protezione ambientale attraverso la condivisione di esperienze sull'uso razionale delle risorse naturali, l'introduzione di tecnologie rispettose dell'ambiente e l'attuazione di misure di protezione ambientale.

Articolo 40

Le parti contraenti facilitano la cooperazione e lo scambio di opinioni ed esperienze nel campo della gestione delle risorse idriche.

Articolo 41

Le Parti contraenti, al fine di definire settori e parametri specifici di cooperazione previsti dal presente Trattato, possono, se necessario, concludere accordi separati.

Articolo 42

Le parti contraenti si scambieranno opinioni sull'attuazione delle disposizioni del presente trattato, anche in occasione di vertici periodici e riunioni ad alto livello.

Articolo 43

Il presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri trattati internazionali.

Articolo 44

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'attuazione delle disposizioni del presente Trattato sarà risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti contraenti per via diplomatica.

Articolo 45

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore allo scadere di 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultima notifica scritta dell'espletamento da parte delle Parti Contraenti delle relative procedure interne, e sarà valido per 20 ( venti) anni con rinnovo automatico per i successivi quinquenni.

2. Il presente Trattato verrà risolto se una delle Parti contraenti notifica per iscritto all'altra Parte contraente la sua intenzione di risolvere il presente Trattato entro e non oltre 1 (un) anno prima della sua scadenza.

Articolo 46

La risoluzione del presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti, nonché i loro progetti, programmi o accordi in corso che sono nati nel corso dell'attuazione del presente Trattato prima di tale risoluzione, a meno che non concordino diversamente in scrivere.

Articolo 47

Previo accordo scritto tra le parti contraenti, il presente trattato potrà essere modificato e completato. Tali emendamenti e integrazioni formeranno parte integrante del presente Trattato ed entreranno in vigore conformemente al suo articolo 45.

Il presente Trattato, composto da un preambolo e da 47 (quarantasette) articoli, è stato concluso nella città di Mosca il 28 dicembre 1403 del Solar Hijri, corrispondente al 17 gennaio 2025, in due originali nelle lingue persiana, russa e inglese, tutti testi facenti ugualmente fede.

In caso di disaccordo nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Trattato, sarà utilizzato il testo inglese.

Per

la Repubblica islamica dell'Iran

Per

la Federazione Russa