Parlamento

ISTITUZIONI

Antonello Sacchetti

10/25/20222 min read

L'assemblea legislativa della Repubblica islamica

Il Parlamento (majles) o assemblea nazionale islamica è composto da 290 deputati. La Costituzione fissava il numero a 270, ma una legge del dicembre 1999 ha aumentato il numero di seggi a 290, in virtù dell’aumento della popolazione.

Sistema elettorale

I deputati sono eletti a suffragio universale diretto, ogni 4 anni.

I 290 seggi del parlamento vengono assegnati attraverso un sistema misto di collegi uninominali e collegi plurinominali.

Nei collegi uninominali i candidati devono raggiungere la soglia del 25% al primo turno, ed eventualmente andare al ballottaggio tra i primi due con voto maggioritario.

Nei collegi plurinominali, invece, ogni candidato deve ottenere almeno il 25% dei voti; tra questi vengono poi quelli che ottengono più voti, sino al raggiungimento del numero massimo per circoscrizione. Nel caso in cui alcuni candidati non raggiungano la soglia al primo scrutinio viene organizzato un ballottaggio.

Il numero dei candidati che corrono al ballottaggio è dato dal doppio dei seggi che rimangono da assegnare in un collegio uninominale (ad esempio, due) e una volta e mezzo il numero dei seggi che rimangono da assegnare in un collegio plurinominale.

Collegi e minoranze religiose

Il territorio è diviso in tanti collegi quanti sono i seggi da assegnare. Fanno eccezione i seggi da assegnare alle minoranze religiose. Secondo l’articolo 64 della Costituzione, dei 290 membri del Parlamento uno deve essere scelto da un collegio speciale formato solo da elettori di religione zoroastriana, uno da elettori cristiani assiri e caldei, uno da elettori di religione cristiana armena, uno da elettori ebrei. La legge elettorale del 1990 ha introdotto un seggio in più per la minoranza ebraica.

I parlamentari sono eletti senza vincolo di mandato. Non esistono gruppi parlamentari. Terminata la competizione elettorale, le fazioni si compongono e ricompongono in modo molto fluido all’interno del majles.

Potere legislativo

Il Parlamento, in base all’articolo 71, “può legiferare in tutti campi, entro i limiti fissati dalla legge costituzionale”. Le leggi ordinarie vengono prima esaminate dalla commissione competente. Il testo viene poi trasmesso all’Aula per una prima lettura. Ogni deputato può intervenire per un massimo di 10 minuti. Se approvato, il testo viene rinviato alla commissione per una seconda lettura. Poi torna in aula per la terza, definitiva, lettura. L’esame deve durare al massimo 4 ore e si deve concludere con un voto. Se approvata, la legge passa al vaglio del Consiglio dei Guardiani. Se viene giudicata non conforme alla legge islamica o alla Costituzione, viene rinviata alla Camera che, entro 5 giorni, deve decidere se rinunciare alla legge, modificarla o approvarla a maggioranza qualificata (due terzi). Se il majles non condivide le modifiche del Consiglio dei Guardiani, può rivolgersi alla Guida perché il testo sia inviato al Consiglio per il Discernimento. Se invece la legge riceve l’ok del Consiglio dei Guardiani, viene inviata alla Guida per la promulgazione.

Inchieste

Secondo l’articolo 76, l’Assemblea Nazionale “ha il diritto di promuovere inchieste ed effettuare verifiche riguardo ad ogni affare del Paese”. Questo anche attraverso l’istituzione di commissioni di inchiesta o di verifica riguardanti questioni di interesse nazionale.

Ogni parlamentare può inoltre interrogare un ministro su argomenti che hanno a che fare col suo incarico istituzionale.

Il rapporto col presidente

Sempre molto vivace, quando non addirittura conflittuale. Fin dal 1980, sono molti i casi in cui un presidente è stato costretto a sostituire dei ministri per l’opposizione del majles.

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