Presidente della Repubblica

ISTITUZIONI

Antonello Sacchetti

10/25/20222 min read

two flags flying in the wind with a blue sky in the background
two flags flying in the wind with a blue sky in the background

Come viene scelto e quali sono i sui poteri effettivi

Presidente della Repubblica islamica dell’Iran viene eletto a suffragio universale ogni 4 anni. Può svolgere al massimo due mandati consecutivi. Il Presidente, dopo la riforma costituzionale del 1989, ha assorbito anche i compiti in precedenza assegnati al primo ministro. Il Presidente è il titolare dell’azione di governo: nomina i ministri e guida l’esecutivo.

Il Presidente, secondo l’Articolo 115 della Costituzione, “viene eletto fra le personalità di rilievo in campo religioso e politico che siano in possesso dei seguenti requisiti: origine iraniana per nascita da genitori iraniani, nazionalità iraniana, capacità direttive testimoniate da precedenti esperienze, affidabilità e virtù, lealtà convinta nei confronti dei principi della Repubblica Islamica dell’Iran e della religione dello Stato”.

Deve quindi essere musulmano sciita, ma non è detto che debba essere un uomo. Il testo parla infatti di personalità e prima delle elezioni del 2009 si discusse della eventuale candidatura di donne. Non se ne fece nulla, ma fu un primo tentativo di aprire la discussione sul tema.

Viene eletto Presidente il candidato che la maggioranza assoluta al primo turno. Qualora nessuno dei candidati raggiunge il 50% + un voto, si procede con un secondo turno tra i due candidati più votati nel primo. Nella storia della Repubblica islamica, si è andati al ballottaggio una sola volta: nel 2005 Ahmadinejad sconfisse a sorpresa Rafsanjani.

Il Presidente eletto presta giuramento di fronte al Parlamento riunito in sessione speciale alla presenza del Capo della Corte Suprema e del Presidente del Consiglio dei Guardiani.

Col giuramento il Presidente si impegna a difendere la fede islamica, la repubblica e la costituzione e a lavorare nell’interesse generale.

L’impeachment

Il Presidente è responsabile delle proprie azioni soltanto di fronte al popolo che lo ha eletto e gli ha dato la legittimità per governare. Tuttavia, il parlamento può sfiduciarlo: servono le firme di un terzo dei deputati e il voto dei due terzi. Se sfiduciato, o malato per più di due mesi o assente dall’Iran, le sue funzioni passano al vicepresidente da lui designato, che però ha bisogno della fiducia della Guida suprema. In caso contrario, si torna al voto entro 50 giorni.

Stessa procedura nel caso in cui il presidente sia arrestato dalla magistratura ordinaria per aver infranto le norme costituzionali o aver commesso reati comuni prima di diventare presidente. Su questi eventuali reati, il presidente non gode dell’immunità.

I ministri

I ministri, per legge, sono 21:

Esteri; Interni (con delega sulla polizia e sui comitati rivoluzionari); Giustizia (scelto tra una rosa di nomi proposto dal capo del sistema giudiziario), Difesa (per prassi, lo indica la Guida); Economia; Industria; Petrolio; Sviluppo Agricolo e rurale; Ricostruzione, Commercio, Scienza, ricerca e tecnologia, Cultura e guida islamica; Istruzione; Energia; Sanità; Alloggi e sviluppo urbano; Intelligence; Lavoro e affari sociali; Comunicazioni; Trasporti; Benessere e sicurezza sociale.

Il presidente nomina e revoca i ministri che devono poi ricevere – singolarmente – la fiducia del parlamento entro 3 mesi dalla loro nomina. Qualora non venga concessa, i ministri sono sostituiti. Se il presidente cambia la metà dei ministri, deve presentare tutto l’esecutivo in parlamento per ottenere nuovamente la fiducia.

Il presidente può nominare delegati per temi particolari (riforme economiche, sport, ecc.), anche con funzioni di vicepresidente.

Al presidente spettano i poteri di rappresentanza dello Stato all’estero. È lui che accetta e sottoscrive le credenziali degli ambasciatori ed e è lui che sottoscrive accordi internazionali che per entrare in vigore devono poi ricevere l’approvazione a maggioranza semplice da parte del parlamento.

Incompatibilità

Il presidente e i ministri non possono svolgere la professione di avvocato o magistrato o ricoprire la carica di presidente, direttore o consigliere di amministrazione di una società, sia essa pubblica o privata.

I patrimoni del presidente e dei ministri (e dei loro coniugi e figli) devono essere affidati a un trust indipendente e sottoposti a continui controlli.

Presidenti della Repubblica islamica:

Abolhassan Banisadr: 4 febbraio 1980 – 21 giugno 1981

Mohammad Ali Rajai: 15 agosto 1981 – 30 agosto 1981

Ali Khamenei: 2 ottobre 1981 – 2 agosto 1989

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani: 3 agosto 1989 – 2 agosto 1997

Mohammad Khatami: 2 agosto 1997 – 3 agosto 2005

Mahmud Ahmadinejad: 3 agosto 2005 – 2 agosto 2013

Hassan Rouhani: 3 agosto 2013 – 3 agosto 2021

Ebrahim Raisi: 3 agosto 2021 - 19 maggio 2024 (morte)

Mohammad Mokhtaber (ad interim) 19 maggio 2024

Masoud Pezeshkian

Related Stories